Nel 2022 devono essere sottoposti a revisione:
Autovetture, autocaravan, taxi a noleggio, autovetture NCC, autobus fino a 35 q. e 16 posti, autocarri ad uso speciale e per trasporti specifici max 35 q, ed autoambulanze.
IMMATRICOLATI nel 2018 oppure SOTTOPOSTI a revisione nel 2020; sono esclusi i veicoli revisionati dal 2021 in poi o quelli che hanno avuto esito e prova “art.75” nel 2021.
Le revisioni vanno svolte in base al mese d’ IMMATRICOLAZIONE riportato sulla carta di circolazione. Se REVISIONE SUCCESSIVA entro il mese in cui è stata effettuata la precedente revisione.
IN CASO DI REVISIONE CON ESITO “RIPETERE” O “SOSPESO ALLA CIRCOLAZIONE”
Si ricorda alla spettabile clientela che qualora la visita di revisione abbia esito sfavorevole, viene apposto il timbro “RIPETERE”.
Il veicolo, dopo gli opportuni interventi riparativi, può circolare se munito di dichiarazione dell’officina che ha provveduto al ripristino di “esecuzione dei lavori a regola d’arte”, per un periodo massimo di giorni 30 dalla data del “RIPETERE”.
Nel caso di anomalie per inquinamento acustico e/o atmosferico verrà posto il timbro “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”, così come in evidenza di anomalie che comprometteranno la sicurezza attiva e passiva. Il timbro “sospeso” vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate (ad esempio: a vuoto, a velocità non superiore a 25 km/h).
La circolazione del veicolo “sospeso dalla circolazione” è consentita solo in corrispondenza della data di prenotazione e limitatamente al percosro per raggiungere il centro di revisione, per la nuova visita.
Nel 2022 devono essere sottoposti a revisione:
Cicolomotori compresi i quadricicli leggeri, motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
IMMATRICOLATI nel 2018 oppure SOTTOPOSTI a revisione nel 2020. Sono esclusi quelli revisionati dal 2021 in poi.
Le revisioni vanno svolte in base al mese d’ IMMATRICOLAZIONE riportato sulla carta di circolazione. Se REVISIONE SUCCESSIVA entro il mese in cui è stata effettuata la precedente revisione.